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Licenziamento illegittimo: come impugnarlo e ricorrere al Giudice del Lavoro

Lavoro · Aggiornato: 2026-11-05

Ricevere una lettera di licenziamento non significa che il rapporto sia stato sciolto legittimamente. Il recesso può essere nullo, inefficace, privo di giusta causa o giustificato motivo, oppure viziato nella forma o nella procedura. A difetti diversi corrispondono rimedi diversi: reintegrazione, indennità o risarcimento.

La prima urgenza è impedire la decadenza. In via generale, il licenziamento deve essere impugnato per iscritto entro sessanta giorni dalla ricezione. Nei successivi centottanta giorni occorre depositare il ricorso giudiziale oppure comunicare al datore la richiesta di conciliazione o arbitrato. [2] Questi passaggi richiedono date certe e non vanno sostituiti da trattative informali.

Controllare subito lettera, data e motivi

La legge n. 604 del 1966 impone al datore di comunicare il licenziamento per iscritto e di specificarne i motivi. [1] Il lavoratore dovrebbe conservare busta, PEC o altra prova della data di ricezione, insieme alla comunicazione completa e agli allegati.

Bisogna confrontare le ragioni dichiarate con i fatti. Un licenziamento disciplinare si fonda su una condotta attribuita al lavoratore; quello per motivo oggettivo richiama esigenze economiche, organizzative o produttive. Altri recessi possono essere discriminatori, ritorsivi o contrari a uno specifico divieto. La formula scelta dall’azienda non vincola il giudice, che verifica la sostanza.

Se il licenziamento è stato comunicato solo a voce, occorre raccogliere subito messaggi, turni cancellati, testimoni, disattivazione degli accessi e ogni prova dell’estromissione. Anche se possono esistere questioni particolari sui termini applicabili al recesso orale, impugnarlo tempestivamente resta la condotta prudente.

Quando il licenziamento può essere illegittimo

La giusta causa riguarda una situazione tanto grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto. Il giustificato motivo soggettivo attiene a un notevole inadempimento; quello oggettivo a ragioni inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro. Non basta riportare una di queste espressioni nella lettera: i fatti devono essere veri e adeguati a sostenere il recesso.

L’onere di provare la giusta causa o il giustificato motivo spetta al datore. [3] Il lavoratore deve comunque conservare email, valutazioni, ordini, risultati, contestazioni precedenti e nominativi di persone informate. Questi elementi possono smentire la versione aziendale o mostrare incoerenze.

Un licenziamento disciplinare può essere viziato anche perché l’addebito non è stato contestato correttamente, il lavoratore non ha potuto difendersi o la decisione si fonda su fatti diversi. Per il licenziamento oggettivo possono rilevare l’insussistenza della ragione dichiarata e altri difetti della scelta. La semplice percezione di ingiustizia, però, non sostituisce una ricostruzione documentata.

Perché la tutela cambia da caso a caso

Non esiste una conseguenza unica per ogni licenziamento illegittimo. Contano data di assunzione, tipo di datore, dimensioni occupazionali, qualifica, ragione del recesso e vizio accertato. Per molti rapporti a tempo indeterminato instaurati dal 7 marzo 2015 opera il d.lgs. n. 23 del 2015; rapporti anteriori, pubblico impiego e categorie particolari seguono regole differenti.

Il fascicolo deve quindi contenere contratto, trasformazioni da tempo determinato, passaggi societari, buste paga e dati utili sull’organico. Applicare automaticamente il regime di un collega assunto in un’altra data può produrre richieste errate.

Va distinta anche l’illegittimità sostanziale dalla violazione procedurale. Insussistenza del fatto, discriminazione e nullità non equivalgono a una motivazione incompleta. Il ricorso può formulare domande principali e subordinate, ma deve collegarle ai presupposti del regime applicabile.

Licenziamento nullo, discriminatorio o orale

Per i lavoratori soggetti alle tutele crescenti, l’articolo 2 del d.lgs. n. 23 del 2015 prevede la reintegrazione quando il licenziamento è discriminatorio, riconducibile agli altri casi di nullità stabiliti dalla legge o inefficace perché intimato oralmente. [4]

Il giudice riconosce inoltre un’indennità commisurata alla retribuzione di riferimento per il periodo tra licenziamento e reintegrazione, dedotto quanto percepito grazie ad altre attività, e dispone il versamento dei contributi. Il lavoratore può chiedere, nei termini previsti, quindici mensilità in sostituzione del rientro. [4]

Definire il licenziamento “discriminatorio” non basta. Bisogna individuare il fattore protetto o la causa di nullità e ricostruire fatti, confronti, sequenza temporale e indizi. Anche la ritorsione richiede di dimostrare il collegamento tra una condotta lecita del lavoratore e il recesso.

Mancanza di giusta causa o giustificato motivo

Nel regime del d.lgs. n. 23 del 2015, quando non ricorrono gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo, la tutela ordinaria è economica entro i limiti fissati dalla legge. La Corte costituzionale ha eliminato il calcolo rigido basato sui soli anni di servizio, sicché l’indennità va determinata considerando il caso concreto entro le soglie normative. [5]

La reintegrazione rimane in specifiche ipotesi di insussistenza del fatto materiale. Il testo aggiornato dell’articolo 3 registra inoltre la sentenza costituzionale n. 128 del 2024, che ha esteso tale tutela al licenziamento per motivo oggettivo quando sia direttamente dimostrata l’insussistenza del fatto materiale allegato dal datore, restando estranea a quella verifica la valutazione sul ricollocamento. [5]

Non è quindi corretto sostenere che, dopo il 2015, la reintegrazione sia scomparsa o, all’opposto, che ogni difetto di giustificazione dia diritto al posto. Occorre individuare con precisione fatto contestato, ragione organizzativa e tutela collegata.

Vizi formali e procedurali

L’articolo 4 del d.lgs. n. 23 del 2015 disciplina, per il proprio ambito, la violazione dell’obbligo di motivazione e della procedura disciplinare. Il rapporto viene normalmente dichiarato estinto e il datore è condannato a un’indennità entro le soglie previste, salvo che il lavoratore dimostri i presupposti per tutele più forti. [6]

La Corte costituzionale, con sentenza n. 150 del 2020, ha eliminato il criterio automatico di una mensilità per anno di servizio. Il giudice deve partire dall’anzianità e può considerare gravità della violazione, numero degli occupati, dimensioni dell’impresa, comportamento e condizioni delle parti. [7]

Le garanzie procedurali non sono dettagli: contestazione preventiva, diritto di difesa e motivazione proteggono dignità e difesa del lavoratore. [7] Tuttavia, un vizio procedurale non dimostra da solo l’inesistenza sostanziale del motivo; i due profili vanno argomentati separatamente.

Impugnazione entro sessanta giorni

L’impugnazione può essere effettuata con qualsiasi atto scritto idoneo a manifestare la volontà del lavoratore, anche tramite il sindacato. [2] Per evitare contestazioni, la comunicazione dovrebbe identificare parti e licenziamento e dichiarare in modo inequivoco che il recesso viene impugnato, con riserva di ogni domanda.

PEC e raccomandata aiutano a provare contenuto, spedizione e ricezione. Se si usa un indirizzo diverso dalla sede legale, va verificata la sua idoneità. La consegna a mano richiede una copia firmata per ricevuta. Una richiesta di spiegazioni o una protesta generica potrebbero non esprimere chiaramente la volontà di impugnare.

Il termine decorre dalla ricezione della comunicazione scritta, secondo le precisazioni della legge. [2] Ferie, malattia, trattative o attesa di altri documenti non autorizzano a presumere una sospensione. È prudente inviare l’atto appena possibile.

Il secondo termine di centottanta giorni

L’impugnazione diventa inefficace se non è seguita, entro centottanta giorni, dal deposito del ricorso presso il tribunale in funzione di giudice del lavoro oppure dalla comunicazione della richiesta di conciliazione o arbitrato. [2]

Se la procedura conciliativa o arbitrale viene rifiutata, oppure non si raggiunge l’accordo necessario, il ricorso deve essere depositato entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. [2] Conservare la sola prima lettera di impugnazione non basta.

È utile preparare un calendario con ricezione del licenziamento, scadenza dei sessanta giorni, invio e ricezione dell’impugnazione, scadenza dei centottanta giorni e date della conciliazione. Il calcolo va verificato professionalmente senza attendere l’ultimo giorno.

Preparare il ricorso al Giudice del Lavoro

Il ricorso espone rapporto, licenziamento, contestazioni, norme, prove e domande. Competenza territoriale e rito dipendono dalle circostanze; un avvocato del lavoro deve individuare il tribunale corretto e depositare nei termini. Il giudice può tentare la conciliazione, ma decide la causa se non si raggiunge un accordo.

Servono contratto, lettera, buste paga, contestazioni e difese disciplinari, comunicazioni, valutazioni e prove sulla ragione organizzativa. Una cronologia essenziale aiuta. I testimoni vanno indicati in relazione a fatti specifici, non per esprimere valutazioni generiche.

L’impugnazione non sostituisce le domande previdenziali o di sostegno al reddito. Requisiti e scadenze delle prestazioni disponibili devono essere verificati separatamente e subito, senza aspettare l’esito del giudizio.

Errori da evitare

Il primo errore è trattare con l’azienda senza inviare l’impugnazione. Il secondo è rispettare i sessanta giorni ma dimenticare i centottanta. Non bisogna firmare rinunce o conciliazioni senza comprenderne effetti, né consegnare l’unica copia della lettera.

È rischioso cancellare email, accedere senza autorizzazione ai sistemi aziendali o acquisire illecitamente documenti riservati. Non si deve presumere che la tutela di un collega sia identica. Un nuovo lavoro non rende inutile la causa, ma può incidere su alcune conseguenze economiche e va comunicato al professionista.

Domande frequenti

Posso impugnare senza avvocato?

L’atto stragiudiziale può essere inviato dal lavoratore o tramite sindacato, purché scritto e inequivoco. [2] Per preparare e depositare il ricorso è opportuno rivolgersi subito a un avvocato.

Se mancano i motivi, il licenziamento è sempre nullo?

No. La mancanza di motivazione è un vizio rilevante, ma la tutela dipende dal regime e dall’eventuale presenza di difetti sostanziali più gravi. [1] [6]

Il giudice ordina sempre la reintegrazione?

No. La reintegrazione opera nelle ipotesi previste, tra cui nullità, discriminazione, licenziamento orale e alcuni casi di insussistenza del fatto. [4] [5] In altre situazioni la tutela è economica.

Le trattative sospendono i termini?

Non automaticamente. L’impugnazione deve essere seguita da ricorso o richiesta di conciliazione o arbitrato entro i termini. [2] Non bisogna affidarsi a promesse informali.

Chi prova il motivo del licenziamento?

La legge pone sul datore l’onere di provare giusta causa o giustificato motivo. [3] Il lavoratore deve comunque produrre gli elementi che sostengono contestazioni e ulteriori domande.

In sintesi

Chi ritiene illegittimo il licenziamento deve conservare comunicazione e prova della ricezione, ricostruire fatti e contratto e inviare l’impugnazione scritta entro sessanta giorni. Entro i successivi centottanta deve depositare il ricorso o attivare conciliazione o arbitrato. [2]

La tutela dipende dal vizio e dal regime: reintegrazione nei casi previsti, indennità per altre illegittimità e disciplina specifica dei difetti formali. [4] [5] [6] Una verifica tempestiva evita di perdere il diritto prima che il giudice possa esaminare il merito.

Informazioni giuridiche di carattere generale, non consulenza legale personalizzata.

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Fonti

  1. LEGGE 15 luglio 1966, n. 604 - Norme sui licenziamenti individuali — Art. 2 - Forma scritta e motivazione
  2. LEGGE 15 luglio 1966, n. 604 - Norme sui licenziamenti individuali — Art. 6 - Impugnazione del licenziamento
  3. LEGGE 15 luglio 1966, n. 604 - Norme sui licenziamenti individuali — Art. 5 - Onere della prova
  4. Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00037) — Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale
  5. Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00037) — Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa
  6. Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00037) — Vizi formali e procedurali
  7. Corte costituzionale, S n. 150/2020

Informazioni giuridiche a titolo indicativo, non costituiscono consulenza legale. Fonte: Normattiva (testo elettronico non autentico).